Dematerializzazione attestato di rischio
(Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e Vademecum Ania)
L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha disposto che, dal 1° luglio 2015, l’attestato di rischio, che certifica la situazione assicurativa R.C. Auto degli ultimi cinque anni, non debba più essere trasmesso presso l’abitazione dell’assicurato come documento cartaceo, ma deve essere messo a disposizione in via telematica nell’apposita area del sito internet dell’impresa riservata ai contraenti.
Con il regolamento n. 9/2015, l’IVASS ha pertanto attuato la cosiddetta dematerializzazione dell’attestato di rischio, che prevede la sostituzione del documento cartaceo con la memorizzazione delle informazioni sulla storia assicurativa del cliente in una apposita Banca Dati elettronica.
In relazione a ciò l’attestazione di rischio cartacea non sarà pertanto più utilizzabile in sede di stipula di un contratto R.C. Auto in quanto la storia dell’assicurato sarà acquisita in via telematica direttamente dalla suddetta Banca Dati.
L’attestazione di rischio telematica sarà messa a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto R.C. Auto nell’area riservata presente sul sito internet della Compagnia e alla quale ciascun assicurato può accedere, utilizzando le credenziali già in suo possesso o acquisibili con le modalità indicate all’interno dell’area stessa.
Attenzione: l’attestazione di rischio è riferita all’ultima annualità assicurativa con periodo di osservazione concluso. Ciò vuol dire che se ad esempio il contratto ha scadenza annuale il 30 ottobre, la relativa attestazione di rischio sarà disponibile dal 30 settembre (30 giorni prima della scadenza del contratto). Se l’accesso fosse effettuato in data antecedente al 30 settembre potrebbe non essere visualizzato alcun documento o se il rapporto fosse in essere da oltre 1 anno, verrebbe visualizzata l’attestazione del rischio relativa all’annualità precedente. Qualora lo desideri, potrai comunque chiedere, senza applicazione di costi, una stampa dell’attestazione di rischio rivolgendoti al tuo intermediario. Segnaliamo, tuttavia, che il documento cartaceo così prodotto ha valenza puramente informativa e non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Informiamo infine che l’attestazione di rischio telematica deve essere messa a disposizione del contraente nonché, se persona diversa, dell’avente diritto quale il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario. Tali soggetti potranno consultare l’attestazione di rischio con le medesime modalità previste per il contraente e sopra illustrate a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015.
Vademecum Ania
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