Conflitto di interessi
BCC Assicurazioni, in linea con i requisiti normativi fissati dalla Direttiva Europea 2016/97 in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi (Insurance Distribution Directive) e con il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, si sono dotate di efficaci presìdi organizzativi e amministrativi per identificare, gestire e mitigare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere nella realizzazione, distribuzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione.
Detti presidi sono volti a garantire che le attività effettuate non incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. Qualora i presidi sopra richiamati non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti, la società fornisce informazioni circa le fonti e la natura del conflitto di interesse affinché i medesimi Clienti possano assumere una decisione informata.
In particolare, la società, al fine di gestire potenziali situazioni di conflitto di interesse, pone particolare attenzione allo svolgimento delle seguenti attività:
- proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni medesime;
- contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro;
- evitare di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti.
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto o rapporti di affari propri o di altre Società partecipate.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Clienti e si impegna a ricercare per il Cliente il miglior risultato possibile.